Obblighi e Doveri dell’agente immobiliare

L’attività di agente di affari in mediazione immobiliare, meglio conosciuta come agente immobiliare, è espressamente regolamentata dal nostro ordinamento giuridico dalla legge 39 del 3 febbraio 1989 e sue successive modifiche e dal Codice Civile, articoli 1754-1765.


Secondo la definizione dell’art. 1754 del Codice Civile “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.” Il mediatore quindi svolge un’attività diretta ad avvicinare i contraenti e ad agevolare la conclusione del contratto eliminando le divergenze con consigli e notizie in assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza, mantenendosi terzo rispetto alle parti.

Per poter esercitare l’attività, è indispensabile che l’agente immobiliare possieda requisiti morali e professionali, che superi positivamente l’esame abilitante in seguito al quale deve chiedere l’iscrizione al Registro Imprese (R.I.) e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuti dalle Camere di Commercio, le quali forniscono al mediatore un tesserino di riconoscimento munito di fotografia. Sono tenuti all’iscrizione anche tutti i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività di mediatore per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria.

Chiunque esercita l’attività di mediatore senza essere iscritto al R.I e al REA è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra Euro 7.500 ed Euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti delle provvigioni percepite. Sanzioni che diventano penali se irrogate dopo tre sanzioni amministrative di seguito.

Inoltre, per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

L'art. 1759 recita, "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite."

È quindi dovere del mediatore immobiliare comunicare alle parti ogni informazione utile, purché a lui nota o conoscibile con l'ordinaria diligenza professionale, che possa dissuaderle dal concludere l'affare. Il mediatore non deve peraltro comunicare notizie od informazioni non veritiere o che non ha controllato.



Oltre a rispondere circa l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei contraenti, il mediatore è tenuto a richiedere la registrazione presso gli Uffici finanziari dello Stato degli atti stipulati con la propria assistenza (contratti di locazione o contratti preliminari di compravendita) ed è solidale con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.

Nessun commento:

Posta un commento