Secondo la definizione dell’art. 1754 del Codice Civile “è mediatore colui che mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato
ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.” Il mediatore quindi svolge un’attività diretta ad avvicinare i
contraenti e ad agevolare la conclusione del contratto eliminando le divergenze
con consigli e notizie in assoluta imparzialità,
autonomia ed indipendenza, mantenendosi terzo rispetto alle parti.
Per poter esercitare l’attività, è
indispensabile che l’agente immobiliare possieda requisiti morali e
professionali, che superi positivamente l’esame abilitante in seguito al quale
deve chiedere l’iscrizione al Registro Imprese (R.I.) e al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) tenuti dalle Camere di Commercio, le quali forniscono al
mediatore un tesserino di riconoscimento
munito di fotografia. Sono tenuti all’iscrizione anche tutti i soggetti che
esercitano, a qualsiasi titolo, le attività di mediatore per conto di imprese
organizzate, anche in forma societaria.
Chiunque esercita l’attività di
mediatore senza essere iscritto al R.I e al REA è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa fra Euro 7.500 ed Euro 15.000 ed
è tenuto alla restituzione alle
parti delle provvigioni percepite.
Sanzioni che diventano penali se irrogate dopo tre sanzioni amministrative di
seguito.
Inoltre, per l’esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata idonea garanzia assicurativa
a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
L'art. 1759 recita, "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite."
È quindi dovere del mediatore immobiliare comunicare alle parti ogni informazione utile, purché a lui nota o conoscibile con l'ordinaria diligenza professionale, che possa dissuaderle dal concludere l'affare. Il mediatore non deve peraltro comunicare notizie od informazioni non veritiere o che non ha controllato.
Oltre a rispondere circa l’autenticità delle scritture e delle
sottoscrizioni dei contraenti, il mediatore è tenuto a richiedere la
registrazione presso gli Uffici finanziari dello Stato degli atti stipulati con
la propria assistenza (contratti di locazione o contratti preliminari di
compravendita) ed è solidale con le parti per il pagamento delle imposte di registrazione.
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